Art. 11.

      1. Nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza del Ministero dell'interno è istituita la direzione centrale per il controllo degli ippodromi e delle case da gioco.

 

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      2. La direzione centrale di cui al comma 1 si avvale di un nucleo speciale di polizia composto da personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza con compiti di prevenzione, di polizia giudiziaria e di informazione per il controllo degli ippodromi, delle case da gioco e di tutti i giochi autorizzati ai sensi della legislazione vigente.
      3. Al fine dei controlli di cui al comma 2, nonché dell'esercizio dell'azione penale contro il gioco d'azzardo clandestino, il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2:

          a) ispeziona tutti i locali in cui si svolge il gioco d'azzardo autorizzato ed i locali in cui sono fabbricate, vendute e distribuite le attrezzature per il gioco, sequestrando ed asportando attrezzature e documenti per fini di indagini ed accertamenti, informando in merito la regione o la provincia autonoma competenti;

          b) verifica, per conto della regione o della provincia autonoma, le qualifiche e le qualità morali di tutti i soci e degli amministratori delle società concessionarie;

          c) tiene sotto osservazione e controllo, anche dal punto di vista fiscale, tutti i soci e gli amministratori delle società che gestiscono case da gioco, nonché tutti i soggetti comunque coinvolti, in maniera diretta od indiretta, nella gestione di case da gioco, nell'attività di scommessa negli ippodromi o in qualunque altra struttura ove si eserciti il gioco d'azzardo, informando, in merito, la regione o la provincia autonoma competenti.

      4. Le notizie sui frequentatori delle case da gioco comunque acquisite attraverso i controlli di cui al presente articolo non possono in alcun modo essere utilizzate a fini fiscali nei confronti dei frequentatori stessi.
      5. Il nucleo speciale di polizia di cui al comma 2 è affiancato da un nucleo tecnico-amministrativo incaricato del controllo e della verifica del regolare svolgimento

 

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dei giochi consentiti, dei bilanci e dei libri sociali e contabili della società concessionaria, anche ai sensi delle disposizioni di cui al comma 3. Il nucleo tecnico-amministrativo ha libero accesso presso tutte le case da gioco e può prendere visione di qualsiasi dato contabile od amministrativo, ove lo ritenga necessario.